Accesso civico

In questa sezione vengono tenute aggiornate le informazioni e i dati riguardanti gli obblighi di pubblicazione concernenti l'Accesso civico (art. 5, cc. 1 e 2, d.lgs. 33/2013; art. 2, c. 9/bis, l. 241/1990; Determinazione ANAC 1309/2016). 

Modalità per l'esercizio del diritto di accesso civico

L'istituto dell'accesso civico si sostanzia nel diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo (d.lgs 33/2013).

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) dell'Istituto (dott.ssa Maura Garbo). Può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata tramite una delle seguenti modalità:

Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'amministrazione procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se invece il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può rivolgersi al Direttore Generale dott. Giuseppe Tonutti (direzionegenerale@cro.it, 0434 659217), titolare del potere sostitutivo (art. 2, c. 9 bis, l. 241/1990 e s.m.i.), il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede alla pubblicazione dandone contemporaneamente comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Modulistica

Registro degli accessi

La Determinazione ANAC 1309/2016 e la Circolare 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione prevedono la pubblicazione del Registro degli accessi.

Il Registro contiene l'elenco delle richieste di accesso presentate all'Istituto e riporta l'oggetto e la data dell'istanza e il relativo esito con la data del riscontro.