Collegio sindacale

Il collegio sindacale:

  • verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico;
  • vigila sull'osservanza della legge;
  • accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, ed effettua periodicamente verifiche di cassa;
  • riferisce almeno trimestralmente alla Regione, anche su richiesta di quest'ultima, sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di gravi irregolarità;
  • trasmette periodicamente, e comunque con cadenza almeno semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'Unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera rispettivamente alla Conferenza dei sindaci o al sindaco del comune capoluogo della provincia dove è situata l'azienda stessa.

Componenti

I componenti del Collegio sindacale possono procedere ad atti di ispezione e controllo, anche individualmente.

Il collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri, di cui:

  • uno designato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
  • uno designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
  • uno designato dal Ministero della Salute.

I componenti del Collegio sindacale sono scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori contabili, istituito al Ministero di Grazia e giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica che abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali.